In linea generale si evidenzia che così come stabilito dal DPR n. 642/1972 (c.d. Decreto Imposta di Bollo) sono esenti dall’imposta di bollo le fatture e gli altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
Tenendo, comunque, presente che per i documenti in cui non risulta evidenziata l’IVA l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
Ciò premesso, il principio di alternatività IVA/bollo comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:
le fatture, note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni (di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993).
Invece, in linea generale, sono soggette all’imposta di bollo, (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972), le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:
fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972), territoriale (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972);
escluse da IVA (per meglio dire i riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc. di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972);
esenti da IVA (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972).
Il pagamento dell’imposta di bollo va effettuato (art. 3 del D.P.R. n. 642/1972 così come modificato dal 1° gennaio 2007 ad opera dell’art. 1, comma 80 della Legge n. 296/2006):
mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (cioè la “marca da bollo”). Sul punto si segnala che il contrassegno deve essere emesso con modalità telematiche così come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005. L’applicazione del contrassegno, recante l’indicazione del giorno e dell’ora di emissione, deve precedere l’eventuale sottoscrizione degli atti e, per i registri nonché repertori, qualsiasi scritturazione (art. 11 del D.P.R. n. 642/1972). Risulta possibile richiedere l’emissione di contrassegni per qualsiasi importo (C.M. n. 11/E del 3 aprile 2006). Sembra ragionevole ritenere che per il contrassegno non sia necessario procedere al suo annullamento, così come invece accadeva per le precedenti marche da bollo (art. 12 del D.P.R. n. 642/1972), in considerazione del fatto che risulta impossibile rimuoverlo dagli atti/documenti, sui cui è stato applicato, senza provocarne la lacerazione rendendolo, quindi, inutilizzabile;
in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. Per determinate categorie di atti analogici (individuate dai D.M. 7 giugno 1973, D.M. 25 luglio 1975, D.M. 31 ottobre 1981, D.M. 10 febbraio 1988 e D.M. 24 maggio 2012, con esclusione dei documenti digitali), in luogo del contrassegno, è possibile effettuare un pagamento virtuale dell’imposta di bollo; in tal caso, gli atti e documenti analogici (per meglio dire cartacei) dovranno recare la dicitura indicante il modo di pagamento dell’imposta (“Imposta di bollo assolta in modo virtuale”) e gli estremi della relativa autorizzazione. L’iter da seguire per avvalersi di tale modalità di pagamento è normato dall’art. 15 del citato D.P.R. n. 642/1972.
Oltre alle due citate modalità di versamento dell’imposta di bollo sono previste anche le seguenti:
versamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, sui documenti digitali rilevanti ai fini tributari non subordinato ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6, D.M. 17 giugno 2014, sostitutivo dell’art. 7, D.M. 23 gennaio 2004;
versamento mediante Servizio @e.bollo sulle istanze e documenti rivolte alle pubbliche Amministrazioni con modalità telematica – art. 1, comma 596, Legge n. 147/2013.
Il Decreto del 28 dicembre 2018, che ha riformulato l’art. 6, 2° comma del DM 17 giugno 2014 ha stabilito che:
il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (obbligo dal 1° gennaio 2019) emesse in ciascun trimestre solare deve essere versata entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre. A tal fine, al termine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate rende noto, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA, l’ammontare dell’imposta di bollo sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI). L’indicazione dell’ammontare dell’imposta nell’area riservata non è da intendersi come un provvedimento di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma solo un dato utilizzabile dal contribuente ai fini dei propri riscontri;
il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire, in via alternativa:
mediante il servizio presente nella citata area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
con addebito su conto corrente bancario o postale;
utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del DM 17 giugno 2014.
Attenzione: l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione ministeriale n. 42/E del 9 aprile 2019, ha approvato i nuovi codici tributo per il versamento mediante “F24” e “F24 Enti pubblici” dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. Con tal documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle Entrate; in alternativa il versamento può essere effettuato tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici” (F24 EP) utilizzando, a seconda dei casi, i seguenti nuovi codici tributo:
“2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
“2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.
La risoluzione ha precisato, inoltre, che i nuovi codici tributo vanno utilizzati per i documenti emessi dal 1° gennaio 2019, mentre per il versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018 si applicano i codici tributo istituiti con le Risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015.
L’art. 12-novies della Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del DL n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita) ha stabilito che per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate provvederà ad integrare automaticamente le fatture che, dovendo essere assoggettate ad imposta di bollo (pari ad Euro 2), sono state trasmesse prive dell’indicazione dell’assolvimento virtuale.
Inoltre, sempre in via automatizzata verrà richiesto il versamento dell’imposta di bollo dovuta nonché la relativa sanzione. Fermo restando che per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972.