Nuove regole legate ai tracciati per la fattura elettronica. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020 modifica gli schemi ed i controlli introducendo nuove codiche “Tipo Documento” e “Natura”, che fino al 30 settembre 2020 saranno alternative alle attuali, per diventare obbligatorie (ed uniche) dal primo ottobre 2020, denendo quindi nuove speciche tecniche di cui all’Allegato A dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, poi modicato dal successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018.
La modifica dello schema XML della fattura elettronica ha l’obiettivo di implementare il tracciato le fattura grazie all’introduzione di nuovi codici natura, che dovranno essere utilizzati per identificare le ragioni di mancata applicazione dell’IVA, e nuove tipologie di documenti, il tutto per i seguenti motivi:
recepire le richieste pervenute dagli operatori al fine di rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali;
rendere più effcienti i processi di assistenza e controllo dell’Amministrazione finanziaria.
La decorrenza dell’entrata in vigore delle nuove codiche osserverà la seguente tempistica:
a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5);
dal primo ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.
Per quanto riguarda i “TipoDocumento” l’aggiunta di nuove tipologie di documento è funzionale e riferito alla corretta contabilizzazione, permettendo le giuste integrazioni IVA nel caso in cui l’operazione transiti da SdI, nonchè alla corretta precompilazione dei registri IVA. Pertanto, i codici documento e delle relative informazioni di integrazione, dopo l’emanazione del predetto provvedimento del 28 febbraio, sono:
TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito
TD05 nota di debito
TD06 parcella
TD16 integrazione fattura reverse charge interno
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 autofattura per splafonamento
TD22 estrazione beni da Deposito IVA
TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)
TD25 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
Le numerose modifiche sono state introdotte per favorire l’integrazione e l’interoperabilità dei dati che transitano dal Sistema di Interscambio verso i gestionali delle aziende e degli studi professionali, sia vero l’Agenzia delle entrate, per avviare l’elaborazione automatica dei dati ai fini della messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata (ancorché incompleta) e dell’esterometro.
Il provvedimento del 28 febbraio introduce nuovi codici relativi alla ritenuta applicabile, che sono più dettagliate rispetto al passato.
Infatti, ora i codici sono:
RT01 ritenuta persone fisiche
RT02 ritenuta persone giuridiche
RT03 contributo INPS
RT04 contributo ENASARCO
RT05 contributo ENPAM
RT06 altro contributo previdenziale
Un’altra importante novità del provvedimento in esame riguarda la definizione dei codici che sono utilizzati per definire meglio le cause per le quali si procede a non addebitare l’IVA. Per permettere l’elaborazione delle dichiarazioni IVA precompilate è stato necessario individuare nuovi codice che semplificano l’identificazione della spiegazione per la quale non si addebita l’imposta. I codici natura delle operazioni senza addebito d’imposta diventano pertanto:
N1 escluse ex art. 15
N2 non soggette
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette – altri casi
N3 non imponibili
N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di bei nei soli casi previsti)
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)
A partire dal 4 maggio 2020, ed obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020, si utilizzeranno le nuove fatture elettroniche previste dal nuovo allegato A del provvedimento 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del 28 febbraio 2020 e dal conseguente nuovo aggiornamento delle specifiche tecniche del file Xml della fattura elettronica oggi giunto alla versione 1.6.
Le novità introdotte riguardano il campo complesso Dati Bollo con introduzione opzionalità nella compilazione dell’elemento Importo Bollo con l’importo dell’imposta dovuta.
Pertanto la voce Bollo Virtuale del campo “Dati Bollo” sarà sempre essere valorizzato, nei casi in cui sia prevista l’imposta di bollo, e sarà opzionale l’elemento “Importo Bollo”, dove quindi si può riportare o meno l’importo dell’imposta di bollo dovuta.