In linea generale, i corrispettivi contenuti nelle fatture in valuta estera dovevano essere convertiti secondo il cambio del giorno in cui era stata effettuata l’operazione. Se ad esempio la fattura, che riguarda operazioni in dollari, era datata il 30 maggio, i corrispettivi contenuti dovevano essere convertiti in euro secondo il cambio dollari euro del 30 maggio.
Nel caso in cui non fosse stata indicata in fattura la data di effettuazione, doveva essere convertita secondo il cambio del giorno in cui la fattura era stata emessa. Se, invece, fosse mancato il tasso di cambio nei giorni sopra specificati, i corrispettivi contenuti in fattura dovevano essere convertiti secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo. Ad esempio la fattura che riguarda operazioni in dollari, è datata il 30 maggio, ma in quello specifico giorno mancava il cambio dollari euro, i corrispettivi contenuti dovevano essere convertiti secondo il cambio dollari euro del 29 o 28 maggio.
I cambiamenti delle regole di fatturazione apportate dal Decreto Crescita e in vigore dal 1° luglio 2019, hanno semplificato i criteri di conversione dei corrispettivi espressi in valuta. Dal 1° luglio 2019, infatti, le ipotesi sopra citate che differiscono dalla regola generale per determinare il cambio di valuta, non sono più valide.
Da tale data, infatti, sono cambiate le carte in tavola. Il nuovo disposto dell’art. 21 comma 2 lett. g-bis del DPR 633/72 prevede che bisogna indicare la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi” ovvero la “data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”. Questo significa che i corrispettivi in valuta estera contenuti in fattura devono essere convertiti secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione. Ad esempio se la fattura, che riguarda operazioni in dollari, è datata il 30 maggio, ma l’operazione risale al 15 maggio, la conversione dollari euro dei corrispettivi contenuti si basa sul cambio del 15 maggio e non del 30 maggio.
In sostanza, il tasso di cambio per le operazioni in valuta estera dovrà sempre coincidere, alternativamente:
- con la data di emissione della fattura, se essa anticipa il momento impositivo ovvero il momento in cui viene effettuata l’operazione (ex art. 6 comma 4 del DPR 633/72);
- con la data di effettuazione della cessione o prestazione, espressamente indicata sulla fattura, se precedente all’emissione del documento stesso.
Rimane la possibilità di fare riferimento al giorno antecedente più prossimo al momento di effettuazione o alla data della fattura, nel caso mancasse un tasso di cambio nei giorni sopra specificati (articolo 13 comma 4 secondo periodo del DPR 633/7).
Dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda le fatture elettroniche non espresse in euro, emesse da soggetti passivi stabiliti in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’importo totale in valuta può essere inserito, “per fini gestionali”, nei campi <CodiceArticolo> o <AltriDatiGestionali>, mentre devono essere necessariamente espressi in euro i campi <ImponibileImporto> e <Imposta>.
In ottica di fatturazione elettronica la faq n. 64, pubblicata il 19 luglio 2019 dall’Agenzia delle entrate, ha chiarito che nel campo <Divisa> occorre obbligatoriamente riportare il valore “EUR”. Se si volesse inserire nell’xml, per fini gestionali, l’indicazione della contro valuta si potrebbero usare alternativamente:
i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa indicata);
i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
Infine, si precisa che è anche possibile valorizzare il campo <Divisa> con una valuta diversa dall’euro ma, per rispettare il dettato normativo dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, il contribuente deve specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in euro e solo l’importo totale della fattura (che il SdI non controlla) si intenderà in valuta estera.
Gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall’Agenzia delle Entrate in euro.
Come funziona in GIDA
E' necessario scegliere in primis scegliere la valuta di riferimento
Una volta fatto questo dovrete andare alla sezione 'piè di pagina' e modificate il tasso di cambio inserendo il tasso ESTERO/EURO ad esempio USD/€.
Il resto viene fatto in automatico dal programma che grazie al tasso potrà convertire in Euro la fattura elettronica.