La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito, per le autofatture elettroniche relative alle operazioni di acquisto dall'estero, l'obbligo di invio al Sistema di Interscambio a partire dal 1 luglio 2022. L'emissione invece delle autofatture elettroniche per le operazioni in reverse charge interno rimane facoltativa fino al 31 dicembre 2022.
Le nuove regole sdi per le fatture ricevute in reverse charge e per le fatture ricevute dall'estero (ex esterometro) permettono all'Agenzia delle Entrate di avere nei suoi archivi anche la traccia di queste operazioni.
In merito alle autofatture relative ad operazioni di acquisto dall'estero la normativa prevede comunque che si possa inviare in formato elettronico al Sistema di Interscambio anche prima del 1 luglio 2022.
L'Agenzia delle Entrate ha previsto diverse tipologie di documenti da utilizzare in relazione alle operazioni effettuate. Di seguito spieghiamo le caratteristiche, quando e come emettere i tipi documenti TD16, TD17, TD18 e TD19:
L’invio delle autofatture elettroniche emesse per le fatture di acquisto da soggetti esteri deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati ricevuti i documenti.
Nel campo descrizione dell'autofattura elettronica relativa a fatture ricevute dall'estero è possibile riportare una descrizione sintetica riportando anche solo la parola "Beni" o le parole "Beni e Servizi" facendo riferimento per i dettagli al numero ed alla data della fattura del fornitore estero.
Si, bisogna procedere emettendo un’altra autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.
Questo documento deve essere utilizzato in caso di reverse charge interno (operazioni con operatori italiani). Le operazioni riguardano il settore dell'edilizia, i servizi di pulizia, la compravendita di oro, rottami, prodotti elettronici, la vendita di gas ed energia elettrica a rivenditori. La normativa di riferimento delle fatture in reverse charge interno è l’articolo 17 del DPR. n. 633/72.
Questo significa che il fornitore emette una fattura senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Se il fornitore emette fattura elettronica il documento utilizzato è di tipo "fattura elettronica TD01" o "fattura elettronica TD02" o "fattura elettronica TD24" con codice iva avente natura N6.xx (da N6.1 a N6.9 a seconda del settore).
Quando quindi ricevi dal tuo fornitore una fattura elettronica (o cartacea) in reverse charge interno devi emettere un'autofattura elettronica per integrare l'imposta dovuta seguendo queste indicazioni:
devi emettere l'autofattura con tipo documento TD16;
l'autofattura è un documento emesso per conto del tuo fornitore; questo significa che il tuo fornitore sarà il cedente e la tua anagrafica deve essere inserita come committente/cliente;
devi inserire l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
devi inserire l'IVA relativa da applicare ai beni o servizi acquistati (ad esempio 22% per i servizi di pulizia); questa informazione verificala con il tuo commercialista;
nel campo soggetto emittente deve essere indicata la dicitura CC Cessionario/Committente; questo perchè il documento è emesso dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore (l'autofattura infatti viene emessa da te che sei il Cessionario/Committente cioè il cliente).
nel campo "DatiFattureCollegate" devi indicare l’identificativo Sdi attribuito dal Sistema di interscambio relativo alla fattura di riferimento con data e numero della stessa.
nel campo "Data" della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
Secondo quanto definito dall'attuale normativa, fino al 31 dicembre 2022 l'emissione dell'autofattura elettronica con tipo documento TD16 non è obbligatoria. In questo caso, ovviamente l'operazione non risulterà nelle bozze dei registri IVA elaborati dall'Agenzia delle Entrate.
Questo documento deve essere utilizzato nel caso in cui effettui un acquisto di servizi dall'estero, dove il fornitore è residente in Unione Europea o fuori dall'Unione Europea. La normativa di riferimento delle fatture di acquisto di servizi dall’estero l’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Questo significa che il fornitore emette una fattura senza applicazione dell'IVA (in questo caso la fattura sarà emessa dal fornitore estero in formato tradizionale) e tu dopo la ricezione della fattura devi emettere un'autofattura elettronica per integrare l'imposta dovuta seguendo queste indicazioni:
devi emettere l'autofattura con tipo documento TD17;
l'autofattura è un documento emesso per conto del tuo fornitore; questo significa che il tuo fornitore sarà il cedente
devi inserire l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
devi inserire l'IVA relativa da applicare ai servizi acquistati oppure la natura dell'IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio, codice natura N3.4 nel caso di non imponibilità e codice natura N4 nel caso di esenzione); questa informazione verificala con il tuo commercialista;
nel campo soggetto emittente deve essere indicata la dicitura CC Cessionario/Committente; questo perchè il documento è emesso dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore (l'autofattura infatti viene emessa da te che sei il Cessionario/Committente cioè il cliente). Su fatturapertutti questa indicazione viene compilata automaticamente per effetto del fatto che avrai utilizzato il tipo documento TD17;
nel campo "Data" della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura del fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore; se l'emissione dell’autofattura è relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano bisogna indicare la data di effettuazione dell’operazione.
devi indicare data e numero della fattura emessa dal tuo fornitore.
Questo documento deve essere utilizzato nel caso in cui effettui un acquisto di beni da un soggetto residente in Unione Europea. La normativa di riferimento delle fatture di acquisto di di beni intracomunitari è l’articolo 46 del D.L. n. 331 del 1993.
Il fornitore emette una fattura senza applicazione dell'IVA (sarà emessa dal fornitore europeo in formato tradizionale) e tu dopo la ricezione della fattura devi emettere un'autofattura elettronica per integrare l'imposta dovuta seguendo queste indicazioni:
devi emettere l'autofattura con tipo documento TD18
l'autofattura è un documento emesso per conto del tuo fornitore; questo significa che il tuo fornitore sarà il cedente
devi inserire l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
devi inserire l'IVA relativa da applicare ai beni acquistati oppure la natura dell'IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile; questa informazione verificala con il tuo commercialista;
nel campo soggetto emittente deve essere indicata la dicitura CC Cessionario/Committente; questo perchè il documento è emesso dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore (l'autofattura infatti viene emessa da te che sei il Cessionario/Committente cioè il cliente). Su fatturapertutti questa indicazione viene compilata automaticamente per effetto del fatto che avrai utilizzato il tipo documento autofattura elettronica TD18;
nel campo "Data" della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura del fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
devi indicare data e numero della fattura emessa dal tuo fornitore.
Questo documento deve essere utilizzato nel caso in cui effettui un acquisto di beni da un venditore estero ma che sono già presenti nel territorio italiano (non si tratta quindi di importazione o di acquisto intracomunitario). La normativa di riferimento è l’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il fornitore emette una fattura senza applicazione dell'IVA (sarà emessa dal fornitore estero in formato tradizionale) e tu dopo la ricezione della fattura devi emettere un'autofattura elettronica per integrare l'imposta dovuta seguendo queste indicazioni:
devi emettere l'autofattura con tipo documento TD19;
l'autofattura è un documento emesso per conto del tuo fornitore.
devi inserire l'imponibile presente nella fattura ricevuta dal fornitore;
devi inserire l'IVA relativa da applicare ai beni acquistati oppure la natura dell'IVA nel caso non si tratti di un’operazione imponibile; questa informazione verificala con il tuo commercialista;
nel campo soggetto emittente deve essere indicata la dicitura CC Cessionario/Committente; questo perchè il documento è emesso dal cessionario/committente per conto del cedente/prestatore (l'autofattura infatti viene emessa da te che sei il Cessionario/Committente cioè il cliente). Su fatturapertutti questa indicazione viene compilata automaticamente per effetto del fatto che avrai utilizzato il tipo documento autofattura elettronica TD19;
nel campo "Data" della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura del fornitore o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;
devi indicare data e numero della fattura emessa dal tuo fornitore.
Se ricevi una nota di credito da un fornitore estero, devi emettere un'autofattura elettronica con lo stesso tipo documento di autofattura (TD17, TD18, TD19) utilizzato dopo la ricezione della relativa fattura da parte del fornitore estero (integrazione fattura estera). All'interno della nota di credito gli importi devono però essere indicati con segno negativo.
Per le fatture di acquisto come il rifornimento di carburante, il pranzo od il pernottamento effettuate all'estero di importo inferiore a 5.000 euro, la normativa ha previsto che non bisogna emettere l'autofattura elettronica. Nello specifico la normativa prevede che sono esclusi dall'emissione dell'autofattura elettronica gli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia ai fini IVA.