Con la conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), convertito con modificazione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, sono state apportate alcune semplificazioni e novità in tema di adempimenti per gli esportatori abituali. Infatti, sulla base di quanto prevede l’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 2019, comma 4) con effetto dal 1° gennaio 2020 viene meno, per l’esportatore abituale, l’obbligo di consegnare, insieme alla ricevuta di presentazione telematica, la dichiarazione d’intento al fornitore al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi della lettera c) dell’articolo 8 del D.P.R. 633/1972 (c.d. Plafond). Per il cedente/prestatore (fornitore), ai sensi del comma 2 dell’articolo 12-septies, è previsto un duplice obbligo:
il fornitore deve procedere alla verifica della correttezza degli adempimenti a carico dell’esportatore abituale (c.d. “riscontro telematico”);
emissione della fattura, ai sensi della lettera c) dell’articolo 8 del DPR 633/72, in regime di non imponibilità Iva solo se la verifica del punto precedente è risultata regolare;
indicazione sulle fatture emesse degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.
In particolare, come sopra anticipato, l’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 2019 ha previsto i seguenti adempimenti:
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale;
soppressione di alcuni adempimenti inerenti sia l’emissione che il ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
l’esportatore abituale è comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, che potrà essere effettuato anche con mezzi “informali”.
Il comma 2 dell’articolo 12-septies del D.L. n. 34 del 2019 prevede un inasprimento delle sanzioni a carico del fornitore qualora proceda alla emissione della fattura in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate. La sanzione, a carico del solo fornitore, è proporzionale e sarà compresa tra il 100% al 200% dell’imposta non applicata. Per cui in considerazione della nuova sanzione è consigliabile, al fine di tutelare la propria posizione di chiedere copia dei documenti per poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.
L’Agenzia delle Entrate non ha ancora provveduto alla emanazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12-septies, del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
“c) che l’intento di avvalersi della facolta’ di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita’ al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all’Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo’ riguardare anche piu’ operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione”;
b) il comma 2 e’ abrogato.
2. Il comma 4-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e’ sostituito dal seguente:
“4-bis. E’ punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17”.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita’ operative per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il fornitore dovrà quindi indicare nella fattura elettronica il numero di protocollo della ricevuta telematica fornito dall’esportatore abituale, rilevando che il suddetto numero di protocollo (e.g. 08060120341234567-000001) è composto da due parti:
la prima, formata da 17 cifre (e.g. 08060120341234567);
la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (e.g. 000001).
Con riguardo poi alla modalità di annotazione del suddetto numero di protocollo nel file XML della fattura elettronica, si dovranno seguire le indicazioni contenute nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 21 dicembre 2018, ove indicava di impiegare il campo del blocco che può contenere fino a 200 caratteri alfanumerici (annotando per esempio “ricevuta dichiarazione di intento numero 08060120341234567-000001”), oppure a livello di singola linea il campo del blocco (indicando nel campo “D.Intento” e nel campo “ricevuta dichiarazione di intento n.08060120341234567-000001”).