Passo indietro anche per le operazioni con l’estero. Sempre nel corso dell’iter di conversione del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, è stato prorogato l’esterometro e, conseguentemente, differito l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi esteri.
Era stata la scorsa Manovra a disporre, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l’abolizione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Anche per le fatture con l’estero veniva indicato quale canale di trasmissione il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Una novità che slitta però di alcuni mesi: si passerà all’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022, nuova data di decorrenza introdotta in sede di conversione del Decreto n. 146/2021.
Si crea quindi un calendario di adempimenti semestrale:
per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, sarà necessario inviare:
l’esterometro del primo trimestre entro il 30 aprile (lunedì 2 maggio);
l’esterometro del secondo trimestre entro il 31 luglio (22 agosto, a causa della proroga feriale);
per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022:
l’invio dei dati delle operazioni verso soggetti esteri è effettuato tramite il SdI entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
l’invio dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuato tramite il SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Alle novità già messe nero su bianco si affiancano quelle per le quali si preannunciano specifiche misure nei prossimi mesi.
Si tratta nel dettaglio dell’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai forfettari, sempre più vicina dopo l’ok dell’Europa.
Prima la Commissione e poi il Consiglio UE hanno approvato la richiesta dell’Italia di estendere l’ambito applicativo della fattura elettronica anche alle partite IVA che applicano la franchigia per le piccole imprese prevista dall’articolo 282 della direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto.
Per definire tempi e criteri del nuovo obbligo l’ultimo passo spetta ora all’Italia, chiamata a disciplinare le regole per l’estensione della fattura elettronica anche ai forfettari. Non si esclude che la novità possa trovare spazio già con l’attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, e quindi nel corso del 2022.
Si va quindi verso l’uniformazione delle regole in materia di fatturazione per tutti i titolari di partita IVA, tenuto conto sia della necessità di contrastare in maniera più decisa l’evasione fiscale che, in parallelo, delle semplificazioni previste per chi applica le regole del Fisco digitale.
Una novità che quindi porterebbe ad un vantaggio doppio: per il Fisco, al fine di ottimizzare i controlli fiscali, e per le partite IVA, per ridurre i costi di stampa, archiviazione delle fatture e i rischi di commettere errori nella preparazione analogica dei documenti fiscali.
L’avvio di questa nuova procedura rende obbligatorio l’indicazione di determinati dati, nel file XML della fattura elettronica, emessa dal fornitore all’esportatore abituale, da includere nella sezione AltriDatiGestionali; in particolare per ogni dichiarazione d’intento va specificato:
nel campo TipoDato: la dicitura “INTENTO”;
nel campo RiferimentoTesto: il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001);
nel campo RiferimentoData: la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate con il protocollo della dichiarazione d’intento.
Se la dichiarazione d’intento è stata invalidata questo comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio dal fornitore, in seguito al controllo del numero di protocollo relativo alla lettera d’intento invalidata dalla procedura di controllo.
L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:
elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Nell’elenco B rientrano le fatture che presentano le seguenti condizioni:
la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva); N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva); N4 (operazioni esenti Iva);
non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere resa per le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) - nel campo “Tipo dato” presente nel blocco “Altri dati gestionali” - uno dei seguenti valori:
“NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
“NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
“NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
Variazione delle fatture soggette a bollo
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 3° trimestre 2021 sarà entro il 15 novembre 2021), nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.
La guida dell’Agenzia delle Entrate, segnala che il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Si ricorda che le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si segnalano i seguenti casi:
deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”);
devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
devono riferirsi al trimestre in oggetto.
La possibilità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari [1] (indicati), ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
In assenza di variazioni da parte del contribuente o dell’intermediario delegato, gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermati[2].